Art. 34.
(Organi della società).

      1. Sono organi della società l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione.
      2. L'assemblea nomina e revoca uno o più amministratori, secondo quanto stabilito dallo statuto sociale; provvede all'approvazione del bilancio, alla determinazione degli utili e alla loro eventuale distribuzione; esercita tutti i poteri che le sono conferiti dallo statuto sociale.
      3. Ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità della sua partecipazione sociale.
      4. Gli amministratori durano in carica per il termine stabilito dallo statuto, che non può essere superiore al termine stabilito nei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 39, comma 3, e deliberano a maggioranza semplice.
      5. La rappresentanza della società spetta agli amministratori disgiuntamente, salvo diversa disposizione statutaria.
      6. Gli amministratori rispondono solidalmente e illimitatamente per gli atti compiuti in nome della società.

 

Pag. 25